Il difetto di inadempimento: quando scatta la risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto per inadempimento grave e' lo strumento che consente a una parte di liberarsi dagli obblighi residui quando l'altra ha reso la prestazione impossibile o e' diventata eccessivamente onerosa. Non e' automatica: richiede una procedura precisa, il cui mancato rispetto porta quasi sempre a far perdere il diritto di risolvere.
Il presupposto: l'inadempimento grave
L'articolo 1452 del Codice Civile consente di chiedere la risoluzione quando l'obbligo «e' diventato talmente difficile da adempiere che non ne e' stato ragionevole aspettare l'esatto adempimento». La giurisprudenza ha chiarito che la gravita' va valutata sulla base di un criterio oggettivo e non della sola volonta' del creditore.
- Il ritardo non e' di per se' grave: occorre valutare l'entita' del ritardo e l'impatto sull'economia del contratto
- La prestazione parziale o inesatta può integrare l'ipotesi di adempimento parziale o inesatto
- L'oggetto del contratto deve essere stato valutato come essenziale dall'accordo delle parti
La diffida: l'atto che non va dimenticato
La richiesta di risoluzione deve essere formale. In pratica si manifesta:
- con una raccomandata a/r o una pec certificata, perché sono gli strumenti che fanno data certa
- oppure con un atto giudiziale, se le parti sono gia' in lite
La diffida deve contenere tre elementi:
- la descrizione dell'inadempimento contestato
- la dichiarazione di voler avvalersi della risoluzione ex articolo 1452 c.c.
- il termine di adempimento, congruo rispetto alla natura dell'obbligo
Se la parte inadempiente adempie entro il termine fissato, la risoluzione non può più essere esercitata per quella specifica inadempienza.
Risoluzione giudiziale e risoluzione ipso iure
Nei casi in cui la parte non provvede a regolarsi, si può agire giudizialmente. La domanda va formulata anche in via principale , chiedendo la declaratoria di risoluzione e le conseguenti pretese.
La risoluzione ipso iure, invece, si produce senza bisogno di un provvedimento giudiziale quando il contratto lo prevede espressamente (articolo 1456 c.c.). E' la figura usata nei contratti che contemplano clausole risolutive espresse.
L'effetto della mora
Occorre distinguere la mora del debitore dalla mora del creditore. La prima si costituisce con l'intervento del creditore; la seconda quando il creditore non riceve la prestazione senza giusta causa, ed è irrilevante se non può opporsi perché la prestazione non è esigibile.
Il rapporto con la clausola penale
Se il contratto prevede una clausola penale per l'inadempimento, l'avvenuta risoluzione per fatto della parte inadempiente non determina di per se' l'applicazione della penale. Serve invece un atto di Da ultimo, va ricordato che la risoluzione non è sempre la via migliore. In molti casi, l'azione di adempimento o il risarcimento del danno risultano preferibili, perché non privano della controprestazione. La scelta va valutata in base all'economia del rapporto e alla situazione economica della controparte. Se stai affrontando una vicenda analoga e vuoi capire se il tuo caso consente la risoluzione, prenota una consulenza: la prima analisi del contratto non ha alcun costo.